La recente Circolare di PERSOMIL per la formazione delle aliquote di avanzamento dei Sottufficiali dell’Esercito Italiano ha generato malcontento e sorpresa diffusa tra i Luogotenenti.
In particolare quelli con anzianità di grado del 02/01/2020: hanno scoperto che non saranno inseriti nell’aliquota di avanzamento al 31/12/2021 in quanto, differentemente dai loro colleghi con anzianità 01/01/2020, non beneficeranno dell’art. 2251-quater, comma 2-bis.
Ciò significa che i Luogotenenti con anzianità 02/01/2020 riceveranno il grado di Primo Luogotenente a distanza di circa due anni calendariali rispetto ai loro colleghi con anzianità 01/01/2020!
Apprendiamo inoltre, che la stessa differenza sarà applicata a tutti i Luogotenenti con anzianità dal 02/01/2020 al 06/01/2020, provenienti a loro volta dal grado di Primo Maresciallo dal 01/01/2013 al 31/12/2016.
È quindi necessario evidenziare, che questa differente applicazione tra colleghi pari grado, sottoposti al medesimo avanzamento, senza ragione alcuna, se non la succitata differenza di anzianità, ha destato enormi dubbi e perplessità tra il personale rappresentato.
Il SIAMO Esercito ritiene che l’art. 2251-quater, comma 2-bis abbia creato una non giustificata differenza nell’avanzamento tra i predetti Luogotenenti e per questo motivo ha chiesto ai vertici politici e militari del Dicastero di introdurre una modifica migliorativa con il primo strumento normativo utile al riguardo, applicando il predetto articolo a tutto il personale a cui è stato conferito il grado di Luogotenente nel corso dell’anno 2020, al fine di garantire a tutti loro pari trattamento, senza nessun aggravio economico per il Bilancio dello Stato.
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