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Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie in materia di lavoro agile, di assenza e di esenzione dal servizio.

18 Agosto 2020
  1. PREMESSA a. Con le circolari a seguito sono state fornite disposizioni in merito all’applicazione di taluni istituti straordinari in materia di rapporto di lavoro, nel quadro delle misure di contenimento e gestione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ora prorogato al 15 ottobre 2020 (Delibera del 29 luglio 2020). b. Recenti provvedimenti legislativi (Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del DecretoLegge 19 maggio 2020, n. 34 e Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83) hanno modificato il quadro applicativo di taluni istituti straordinari. Si forniscono, al termine di un approfondito esame con le altre componenti del Comparto, le seguenti relative disposizioni.
  2. LAVORO AGILE (para. 2 della circolare a seguito a.) Le previsioni citate hanno stabilito che l’erogazione dei servizi e lo svolgimento delle attività devono essere assicurati seguendo criteri di flessibilità organizzativa, applicando il lavoro agile fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 263 del DL 34/2020, sempre nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro. Ciò posto, fino al 15 ottobre 2020 -termine di proroga dell’emergenza epidemiologica in atto- rimangono confermate le disposizioni applicative di dettaglio impartite al para. 2 della circolare a seguito a., con la precisazione che dal 15 settembre p.v. la presenza nei luoghi di lavoro non è più limitata al solo personale che assicura esclusivamente le attività ritenute indifferibili (da tale ultima data cessa di avere effetto l’art. 87, comma 1, lett. a) del DL 18/2020).
  3. CONGEDO CON INDENNITA’ AL 50% DELLA RETRIBUZIONE (para. 3, sottopara d. della circolare a seguito a.) Ai sensi dell’art. 72, comma 1 del citato DL 34/2020, il congedo di 30 giorni per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, fruibile in modo continuativo o frazionato dai genitori con figli di età non superiore ai 12 anni, è utilizzabile fino al 31 agosto

2020 (precedentemente fino al 31 luglio 2020). Il medesimo nuovo limite temporale si applica anche alla previsione dell’art. 23, comma 5 del DL 18/2020, laddove, per l’accesso al medesimo istituto, esclude detto limite di età nel caso di figli con disabilità, in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1 della Legge 104/1992. Nel rinviare, per le modalità di fruizione, a quanto disposto dalla circolare a seguito a., si precisa che la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di trenta giorni, comprensivi di quelli già eventualmente fruiti ai sensi della previgente normativa che ne ha previsto la fruizione a decorrere dal 5 marzo 2020.

  1. TEMPORANEA DISPENSA DAL SERVIZIO – MALATTIA, QUARANTENA, PERMANENZA DOMICILIARE – PERMESSI PER I SINDACI (para. 3, sottopara. b., f. e h. della circolare a seguito a.) Il Decreto-Legge 30 luglio 2020 n. 83, nel disporre, all’art. 1, l’estensione dei termini di efficacia delle disposizioni legislative connesse o correlate allo stato di emergenza indicate nell’allegato al medesimo decreto, non ha espressamente prorogato, tra le altre, le disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell’art. 87 del DL 18/2020 e nel comma 6 dell’art. 25, che disciplinano, rispettivamente, gli istituti della “temporanea dispensa dal servizio”, della “malattia, quarantena e permanenza fiduciaria domiciliare” e dei “permessi per i sindaci”, la cui scadenza resta riferita al 31 luglio 2020. Pertanto, si comunica che:  a partire dal 1° agosto 2020, i suddetti istituti non sono più applicabili al personale militare;  ai sensi dell’art. 87, comma 1 del DL 18/2020, il periodo trascorso nella posizione di “malattia, quarantena e permanenza fiduciaria domiciliare” è equiparato alla posizione di “ricovero ospedaliero” ed è computabile secondo le ordinarie disposizioni di stato giuridico del personale militare;  gli atti adottati fino alla data di emanazione della presente circolare ai sensi delle suddette disposizioni perdono di efficacia dal giorno successivo alla suddetta data.
  2. CESSIONE DI LICENZE E RIPOSI MATURATI FINO AL 31 DICEMBRE 2019 Con la circolare a seguito c. è stato disciplinato l’istituto della cessione di licenze e riposi maturati fino al 31 dicembre 2019 introdotto dall’art. 87, comma 4-bis del DL 18/2020. Poiché tale norma non risulta prorogata dal citato DL 83/2020, la data di emanazione della presente circolare è da considerare quale ultimo giorno utile per la presentazione al proprio Comando/Ente della dichiarazione di cessione di giorni di licenza/riposo.
  3. Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l’altro, sul sito “www.persomil.difesa.it”, a tutti i Comandi/Enti dipendenti.

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