Il TAR Veneto – Sezione Seconda ha accolto il ricorso promosso da un Graduato dell’Esercito, assistito dal S.I.A.M.O. Esercito, al quale l’Amministrazione Difesa aveva negato l’esonero dai servizi notturni per assistere il coniuge con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 104/1992.
La decisione assume un rilievo significativo per il personale militare, poiché interviene su una questione interpretativa da tempo oggetto di applicazioni restrittive all’interno dell’Amministrazione. Il Tribunale amministrativo ha infatti censurato l’impostazione secondo cui l’esonero dal lavoro notturno potrebbe essere riconosciuto soltanto nei casi di handicap con connotazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992.
Nel caso specifico, il militare aveva presentato istanza ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D.lgs. 151/2001, norma che esclude l’obbligo di prestare lavoro notturno per il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 104/1992. L’Amministrazione aveva rigettato la richiesta ritenendo necessario il requisito della gravità dell’handicap, sulla base di indirizzi e circolari interne.
Il TAR Veneto ha invece chiarito che tale requisito non trova fondamento nella normativa vigente, affermando che l’interpretazione adottata dall’Amministrazione finisce per introdurre, in modo non consentito, una condizione ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge. In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che richiedere la connotazione di gravità dell’handicap attribuisce alla norma una portata “additiva”, inserendo surrettiziamente un requisito non previsto dal legislatore.
La pronuncia si colloca nel solco dell’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12649/2023, secondo cui la Legge 104/1992 distingue chiaramente tra handicap e handicap grave e, quando il legislatore intende subordinare un beneficio alla gravità della disabilità, lo prevede espressamente. Nel caso dell’esonero dal lavoro notturno, tale richiamo non è presente.
Per il S.I.A.M.O. Esercito, la decisione rappresenta un passaggio di grande importanza perché estende in modo chiaro al personale militare un principio già affermato dalla giurisprudenza ordinaria, ponendo un limite alle interpretazioni amministrative restrittive non sorrette da una base normativa primaria.
La sentenza annulla il provvedimento di rigetto, impone all’Amministrazione di riesaminare l’istanza alla luce dei principi affermati dal Tribunale e condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali. Ma il valore della decisione va oltre il singolo caso, perché potrà incidere sulle future prassi applicative relative alle richieste di esonero dal lavoro notturno presentate dal personale militare che assiste familiari con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 104/1992.
La vicenda evidenzia anche una disparità interpretativa tra personale civile e personale militare dell’Amministrazione Difesa. Mentre per il personale civile risultavano già presenti indirizzi applicativi più articolati sugli istituti connessi alla Legge 104/1992, nel comparto militare la disciplina è rimasta spesso frammentaria e condizionata da letture interne particolarmente restrittive. In questo quadro, la pronuncia del TAR Veneto contribuisce a colmare un vuoto applicativo che ha inciso concretamente sui diritti assistenziali del personale.
Il S.I.A.M.O. Esercito ritiene ora necessario che l’Amministrazione Difesa prenda atto dei principi affermati dal giudice amministrativo e proceda a una revisione delle prassi interne, garantendo un’applicazione uniforme, corretta e conforme alla legge degli istituti di tutela previsti per il personale militare e per le rispettive famiglie.
La vicenda giudiziaria è il risultato della collaborazione tra lo Studio Legale Cuccu & Follesa e l’Ufficio Legale Nazionale del S.I.A.M.O., che hanno sviluppato una linea difensiva fondata sulla tutela effettiva dei diritti del personale militare e su un’interpretazione della normativa coerente con la finalità assistenziale della Legge 104/1992.
L’iniziativa è stata sostenuta dal Responsabile Nazionale del S.I.A.M.O. Esercito, Ing. Stefano Ena, da tempo impegnato nella tutela del personale delle Forze Armate rispetto alle criticità applicative e interpretative interne all’Amministrazione Difesa.
Il S.I.A.M.O. Esercito conferma il proprio impegno nel garantire assistenza, tutela legale qualificata e presenza concreta al fianco dei militari, soprattutto nei casi in cui l’applicazione restrittiva delle norme rischia di comprimere diritti riconosciuti dalla legge.
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