Roma, 30.06.2022 – In merito alle numerose segnalazioni pervenute tramite i nostri iscritti riguardo gli errori in fase di correzione della prova scritta, che hanno fatto si che numerosi partecipanti al 26⁰ concorso sergente venissero richiamati per ripeterla, abbiamo ritenuto opportuno far valutate la situazione all’avvocato Chiara SPAGNOLO, nostro convenzionato, di cui ne riportiamo il parere:
“Pur essendo comprensibile lo stato d’animo dei partecipanti, ritengo che procedere giudizialmente al fine di invalidare il Concorso sergenti del giugno 2022 non sia una via consigliabile. Alcuni candidati, infatti, venivano richiamati per svolgere nuovamente la prova scritta di cultura generale a causa di un errore tecnico del servizio di correzione fornito da una ditta esterna, il quale ha attribuito codici a barre non univoci e, dunque, riferibili a più concorrenti.
Nel caso di specie, quindi, le prove originariamente espletate e riferite ai candidati poi riconvocati, non venivano corrette. L’amministrazione, infatti, accortasi dell’errore ha provveduto prontamente a porvi rimedio informando i candidati interessati dalla problematica ed invitandoli a sostenere nuovamente la prova.
Alcun diritto e/o interesse legittimo sembra essere stato leso da siffatta situazione.
Circostanza, invece, che avrebbe potuto verificarsi qualora le prove dei candidati fossero state tutte corrette e, solo successivamente, fossero emersi errori nella correzione delle stesse incidendo sulle graduatorie. Tale evenienza avrebbe, certamente, legittimato il ricorso all’azione giudiziale.
In merito alla correzione automatizzata delle prove, inoltre, la recente giurisprudenza afferma che tale attività “esclude ogni margine di discrezionalità valutativa” e vale di per sé, da sola e a priori, come garanzia di tutela del principio dell’anonimato nella procedura concorsuale (TAR Lazio, II sez. ter, sent. n. 1915 del 16/02/2021; Consiglio di Stato, sez. IV, 15 ottobre 2019, n. 7005).
Conseguentemente le irregolarità relative alla correzione informatizzata delle prove non rappresentano una violazione delle regole poste a difesa dell’anonimato e della trasparenza dell’attività amministrativa e, pertanto, non costituiscono una lesione degli art. 97 Cost. e del DPR 487/1994 ricorribile in giudizio, a maggior ragione, aggiungerei, quando l’Amministrazione si è subito accorta ed adoperata per rimuovere l’irregolarità venutasi a creare.”
Avv. Chiara Spagnolo
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