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Ricorso previdenza complementare. Adesioni al ricorso entro il 15.04.2021

7 Aprile 2021

RICORSO PER RICONOSCIMENTO DANNI PER MANCATA ATTUAZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COMPARTO SICUREZZA – DIFESA – SOCCORSO PUBBLICO.

Come oramai noto, a tutti i soggetti interessati, la Suprema Corte di Cassazione a seguito di sentenza nr. 22807 del 2020, ha stabilito che dovrà essere il TAR – come Giudice competente – a decidere l’importo spettante a titolo di risarcimento danni per la mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico.
In buona sostanza per ottenere un risarcimento economico per non aver L’Amministrazione posto in essere quanto necessario a “compensare” la riduzione del trattamento pensionistico spettante per effetto del diverso sistema di calcolo dal metodo retributivo a quello contributivo di cui alla Legge nr. 335/95 (Legge Dini).
Il TAR sarà attivato, pertanto, ad accertare la responsabilità dell’Amministrazione e decidere l’entità economica del danno richiesto, posto che sulla intera fattispecie giuridica sì è già espresso in senso favorevole il Giudice Unico delle Pensioni di Bari (sentenza nr. 207/2020), pur avendo demandato all’Amministrazione militare la quantificazione del danno.
Lo Studio Legale Agnelli & Partners, ha conferito espresso mandato a professionisti del settore previdenziale/consulenti del lavoro per effettuare una consulenza tecnico-contabile che possa quantificare ovviamente in misura variabile (parametri utilizzati: data arruolamento, età anagrafica, grado rivestito, altri fondi pubblici presi a rif.to, etc) l’entità economica della misura del danno risarcibile e dunque spettante.
L’entità del danno richiesto (determinato al momento della presentazione del ricorso) potrà essere compresa, da stime e parametri effettuati, ad oggi tra Euro 5.000,00 /20.000,00. Ovviamente, sarà il Tar competente a decidere, in ultima istanza, l’importo spettante.
I destinatari del risarcimento danni per la mancata attivazione della Pensione Complementare comprendono tutto il personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico: Forze Armate; Forze di Polizia a ordinamento civile e militare (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza), Carabinieri, Vigili del Fuoco.
Al suddetto ricorso possono aderire gli appartenenti alla Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che militare sia che siano ancora in servizio o che siano stati posti in quiescenza/ congedo, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
• Non possono contare su un’anzianità di servizio al 31.12.95, superiore ai 18 anni (ivi compresi i contributi figurativi da riscatto e/o ricongiunzione) e che quindi si trovino nel sistema cd. “misto”
• Avranno la pensione calcolata col sistema c.d. “contributivo puro” poiché’ assunti dal 01.01.1996.


Nota bene
Non possono aderire al ricorso Gli Ufficiali Superiori e Generali (da grado di Maggiore/vice Questore aggiunto) perché non hanno subito danni per la mancata attuazione fondo pensione complementare.
Si precisa che l’accoglimento della domanda giudiziale di risarcimento danni NON determinerà una riduzione dell’importo della pensione in godimento e dell’ammontare del TFS dovuto (o di futura spettanza) dei potenziali ricorrenti.


Adesioni a Ricorso per Riconoscimento danno derivante dalla mancata attuazione della previdenza complementare per il comparto Sicurezza-Difesa e Soccorso Pubblico

esercitate sino alla data del 15.04.2021
da iscritti a S.I.A.M.O ESERCITO (Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato) convenzionato con lo Studio Legale Agnelli e Partners

Lo Studio Agnelli & Partners, in virtu’ di apposita convenzione legale sottoscritta con S.I.A.M.O. ESERCITO, convenzionato, comunica a coloro che sono residenti nelle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche – la possibilità di patrocinare il suddetto ricorso con l’adozione di tariffe professionali agevolate.
L’Assistito, per il pagamento delle spettanze professionali dovrà effettuare il pagamento delle competenze professionali con le seguenti modalità:


– Pagamento di Euro 25,00 (venticinque/00) a titolo di fondo spese (a mezzo bonifico bancario Iban IT29-H056-7617-295P-R000-0933-074
Intestato a Avv. Giulio Agnelli). Causale: Ricorso previdenza complementare.
L’importo è comprensivo degli oneri di legge, ivi compreso versamento importo contributo unificato (in favore dello Stato) e spese di notifiche.

A conclusione del ricorso e solo in caso di vittoria.
saldo del 10% (diecipercento) sull’importo totale netto corrisposto dall’Amm.ne. (a mezzo bonifico bancario Iban IT29-H056-7617-295P-R000-0933-074 Intestato a Avv. Giulio Agnelli).


Nell’ipotesi che il ricorso giudiziale non venga accolto dal Magistrato adito, l’iscritto/associato non sarà tenuto al pagamento delle competenze professionali
Al fine di venire incontro anche a richieste pervenute da appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato e polizia penitenziaria) nonché da appartenenti a: guardia di finanza, carabinieri, forze armate (esercito, marina, aeronautica), vigili del fuoco, residenti anche in altre regioni, siamo disponibili – previo contatto preliminare – a patrocinare il suddetto ricorso con le stesse e/o altre modalità di pagamento da concordare.

Al fine di evitar agli iscritti S.I.A.M.O. ESERCITO disparità di trattamento, si precisa che lo Studio legale applicherà le medesime condizioni previste da altri Studi convenzionati.
Pertanto, tutte le spese ( fatte salve Euro 25,00 da corrispondere all’adesione) di qualsiasi tipologia, sono a carico dello Studio legale.

Per ulteriori informazioni www.studioagnelliepartners.it

SCARICA QUI LA MODULISTICA PER PARTECIPARE AL RICORSO:

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