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Emergenza COVID-19 – Retroattività dal 1° agosto 2020 della “temporanea dispensa dal servizio” e della non computabilità dei periodi di “malattia, quarantena, permanenza domiciliare”.

8 Gennaio 2021
  1. In esito a taluni quesiti, pervenuti da vari Enti di Forza Armata, in merito all’eventuale vigenza
    degli istituti della “temporanea dispensa dal servizio” e della “malattia, quarantena,
    permanenza domiciliare” – introdotti dall’articolo 87, commi 6 e 7, del Decreto Legge n. 17 marzo
    2020 n. 18, convertito dalla Legge n. 24 aprile 2020, n.27 – nel periodo intercorrente dal 1° agosto
    all’8 ottobre 2020 ovvero all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, è stata
    interessata la Direzione Generale per il Personale Militare.
  2. Al riguardo, la prefata Direzione Generale, con la comunicazione alla quale si fa riferimento,
    ha rilevato che:
    ‐ i periodi di “malattia, quarantena e permanenza domiciliare” certificata dalla competente
    autorità sanitaria, eventualmente computati secondo le ordinarie disposizioni di stato
    giuridico, potranno essere scomputati dalla licenza straordinaria fruibile nell’anno;
    ‐ non è consentita la conversione del titolo di qualsiasi tipologia di assenza con quello della
    “temporanea dispensa dal servizio”, non potendo essere svolta ora per allora la necessaria
    valutazione, da parte del Comandante, preliminare alla concessione, relativamente “ai fini
    precauzionali in relazione all’esposizione a rischio”.
  3. Alla luce di quanto sopra esposto, nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento ritenuto
    utile al riguardo, si invia copia della citata comunicazione.

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