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Emergenza COVID-19 – Disposizioni contenute nel Decreto Legge del 5 gennaio 2021, n. 1.

7 Gennaio 2021
  1. Nell’ambito delle attività finalizzate alla gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da
    COVID-19, si richiama l’attenzione sulla emanazione del provvedimento in titolo con il quale le
    autorità governative hanno aggiornato le previgenti misure di contrasto relativamente al periodo
    compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021.
  2. Al riguardo, si evidenzia che il suddetto provvedimento -ferma restando l’applicazione delle altre
    misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2020 e
    dalle successive ordinanze- prevede, su tutto il territorio nazionale, nei giorni (scheda
    sinottica in allegato “B”):
  • dal 7 al 15 gennaio, il divieto di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che
    per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute e consentendo,
    comunque, il rientro alla propria residenza/domicilio/abitazione, con esclusione degli
    spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
  • 9 e 10 gennaio -ad eccezione delle Regioni in cui si applicano le misure previste per la “zona
    rossa”- l’applicazione delle misure previste per la “zona arancione”. Sono consentiti gli
    spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi
    confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
    Inoltre, fino al 15 gennaio, nelle regioni in cui applicano le misure della cosiddetta “zona rossa”, è
    consentito, tra le ore 5 e le 22 lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata per
    una volta al giorno, nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di
    anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti
    conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, il predetto spostamento, con le
    medesime modalità, è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini,
    con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

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