Comunicati stampa

RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREVISTI PER L’ART. 54 DEL D.P.R. 1092/1973

5 Gennaio 2021

Pubblicata la Sentenza a Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale della Corte dei Conti

Roma, 5 gennaio 2021 – Pubblicata ieri la sentenza che mette la parola fine al contenzioso che ha visto molti nostri colleghi adire le vie legali per il riconoscimento del famoso art.54 per la mancata applicazione dell’aliquota al 44%.

Ben 41 le pagine della sentenza che taglia definitivamente le speranze di chi, in maniera più estensiva, sperava venisse riconosciuta la stessa aliquota anche per anzianità inferiori ai 15 anni di servizio al 31.12.95, ed invece la Corte dei Conti a Sezioni Riunite, in merito all’interpretazione dell’art.54 del DPR 1092/73 “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ha stabilito che, al Personale Militare il quale, al 31/12/1995 poteva vantare un’anzianità contributiva compresa tra i 15 ed i 18 anni, spetta una “quota retributiva” del 2,44% per ogni anno, escludendo definitivamente, chi a questa data non aveva maturato i 15 anni di servizio cumulativo.

…omissis…

La Corte dei conti, Sezioni riunite, in sede giurisdizionale e in sede di questione di massima, danno soluzione ai quesiti posti con le epigrafate ordinanze di deferimento del Presidente della Corte dei conti n.12 del 12 ottobre 2020 e della Sezione prima giurisdizionale di appello nn.26 e 27 del 14 ottobre 2020, enunciando i seguenti principi di diritto:

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La “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

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Conseguentemente:

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“L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.

Nel mese di settembre, il Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato Esercito (S.I.A.M.O. Esercito) a seguito di alcune segnalazioni dei propri iscritti, da poco posti in pensione, si era fatto promotore di un’iniziativa in merito al mancato riconoscimento da parte dell’INPS dei benefici previsti dall’art. 54 del D.P.R. 1092/1973.

Avevamo scritto al Presidente del Consiglio, al Ministro della Difesa, alla Ministro del Lavoro e al Presidente dell’INPS, sensibilizzandoli in merito alla mancata applicazione da parte del predetto Ente previdenziale dell’aliquota del 44% per la determinazione della quota retributiva del trattamento pensionistico per quei militari che al 31.12.1995 avessero maturato un’anzianità contributiva tra i 15 e i 20 anni.

Al di là della sentenza, da notizie acquisite informalmente, pare che la nostra azione avesse, tra l’altro, contribuito ad accendere i riflettori su questa vicenda. Infatti, a seguito di incontri tra i Rappresentanti di vertice delle Forze Armate e il Presidente dell’INPS, Pasquale TRIDICO, pare sia stato deciso di aprire un tavolo tecnico tra lo Stato maggiore della Difesa e l’INPS, per addivenire a delle possibili soluzioni condivise anche sull’applicazione della sentenza ed altri temi importanti per il nostro personale.

Una sentenza da cui ci si aspettava molto, viste tutte le precedenti e che lascia un sapore amaro in bocca, per tutti quei colleghi che di fatto da oggi non rientreranno più in questo calcolo.

La sentenza mette fine almeno alla necessità di fare ricorso per tutti quei colleghi che potevano vantare un’anzianità contributiva tra i 15 e i 18 anni al 31.12.1995, stando alla sentenza quindi, da oggi in poi per chi transiterà in quiescenza, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale dovrebbe applicare automaticamente le nuove aliquote, mentre per ricevere il ricalcolo i colleghi interessati dalla sentenza dovranno presentare un’istanza all’INPS.

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