Nell’ambito delle misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, disciplinate con le circolari a seguito, è stato emanato il Decreto-Legge 8 settembre 2020, n. 111, che ha introdotto, tra l’altro, misure di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico.
2. In particolare, l’art. 5 di tale Decreto-Legge ha previsto, fino al 31 dicembre 2020, che il genitore possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
3. In alternativa al suddetto beneficio o quando la prestazione lavorativa non possa essere svolta in forma agile, il genitore può chiedere di essere collocato in congedo straordinario per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio. Per tali periodi, in luogo della retribuzione, è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del DLGS 151/2001, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
4. La norma specifica che per i giorni in cui un genitore fruisce del lavoro agile o del congedo straordinario o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
5. Ai fini della concessione del lavoro agile o del congedo straordinario nelle casistiche sopra descritte è stato approntato il fac-simile di richiesta in allegato B.
6. Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l’altro, sul sito “www.persomil.difesa.it”, a tutti i Comandi/Enti dipendenti.
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