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EMERGENZA COVID-19 – FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO DI SERVIZIO E POSIZIONI AMMINISTRATIVE DEL PERSONALE IN RELAZIONE ALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO.

11 Settembre 2020

UNO. IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, IN VISTA DELL’IMMINENTE AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO, AD INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE CON LE LETTERE ALLE QUALI SI DA’ SEGUITO, SI FORNISCONO ULTERIORI INDICAZIONI INERENTI LA FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO DI SERVIZIO, NONCHE’ PRELIMINARI INFORMAZIONI CIRCA I CONTENUTI DEL DECRETO LEGGE 8 SETTEMBRE 2020, N. 111.

DUE. ALLO SCOPO DI PERSEGUIRE L’ASSOLVIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI, CONTEMPERANDO LE ESIGENZE FAMILIARI DEI MILITARI CORRELATE ALLA DIVERSA ARTICOLAZIONE DEGLI ORARI DI INGRESSO/USCITA DEGLI STUDENTI DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI, NEL QUADRO EMERGENZIALE IN ATTO, I COMANDANTI DI CORPO POSSONO PREVEDERE L’ANTICIPO O IL POSTICIPO DELL’INIZIO E DEL TERMINE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE GIORNALIERE INDIVIDUALI. RESTANO FERME LE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DURATA DELL’ORARIO DI LAVORO.

TRE. NELLE MORE DELL’EMANAZIONE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE APPLICATIVA DA PARTE DELLA COMPETENTE DIREZIONE GENERALE, SI RICHIAMA L’ATTENZIONE SUI CONTENUTI DEL DECRETO LEGGE 8 SETTEMBRE 2020, N. 111, CHE HA PREVISTO, IN PARTICOLARE -NEL CASO DI QUARANTENA OBBLIGATORIA DEL FIGLIO CONVIVENTE MINORE DI 14 ANNI, DISPOSTA A SEGUITO DI CONTATTO VERIFICATOSI ALL’INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO- IL RICORSO A: – LAVORO AGILE; – ASTENSIONE DAL LAVORO (CONGEDO STRAORDINARIO), REMUNERATO CON UN’INDENNITÀ PARI AL 50% DELLA RETRIBUZIONE, NELLE SOLE IPOTESI IN CUI LA PRESTAZIONE LAVORATIVA NON POSSA ESSERE SVOLTA IN MODALITÀ AGILE E, COMUNQUE, IN ALTERNATIVA ALLA STESSA.

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