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Commento alla nota dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare del 21/04/2020

21 Aprile 2020

Per tutto il personale in servizio del Comparto Difesa-Sicurezza-Soccorso Pubblico, impegnato in questi giorni nella lotta al Covid 19, l ‘Ispettorato Generale della Sanità Militare ha elaborato una nota a chiarimento relativamente alle procedure medico-legali da seguire in seguito al contagio da Covid 19 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità relativa.

La nota dell’Ispettorato equipara dunque la causa virulenta a quella violenta così come già avviene nella categoria degli infortuni sul lavoro tutelati dall’Inail, e in conseguenza di questo passaggio interpretativo, rende applicabile e ricompresa all’interno della fattispecie di cui all’art 1880 del D. L.vo 66/2010 (Codice Dell’Ordinamento Militare) anche la lesione traumatica da causa infettiva. Pertanto nel novero delle ipotesi di lesioni traumatiche per causa violenta (traumi da energia meccanica, elettrica, termica, pressoria, chimica) rientrano oggi a pieno titolo anche le lesioni traumatiche prodotte da cause infettive, come appunto il contagio da Covid 19.-

Di seguito la norma che disciplina le “Lesioni Traumatiche” – Modello C.

Articolo 1880.

Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta
1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche è pronunciato dal direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all’articolo 195, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell’infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero in una delle citate strutture o in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale. Il citato giudizio può essere espresso anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall’evento da un’autorità sanitaria militare o da struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero. La medesima procedura è applicabile alle lesioni traumatiche da causa violenta occorse nell’ambito di attività operativa o addestrativa svolta all’estero e che abbiano provocato il ricovero ovvero siano state accertate entro due giorni dall’evento presso struttura sanitaria estera militare o civile (1) .

2. Il giudizio di dipendenza di cui al comma 1 è espresso sulla base di dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni a tale scopo formulate dal dirigente del servizio sanitario e dal Comandante del corpo e del reparto distaccato o dal capo del servizio presso il quale l’evento lesivo si è verificato.

3. Il giudizio di cui al comma 1 deve essere espresso nel più breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell’infermo.

4. Le complicanze e l’eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all’atto della dimissione o del decesso.

5. Delle conclusioni diagnostiche e medico legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione all’interessato.

6. In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda dell’interessato, la normale procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

7. Se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio e sulla eventuale assegnazione a una delle categorie di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è devoluto alle Commissioni mediche ospedaliere di cui all’articolo 193.

Al riguardo è stato elaborato un nuovo modello ML/C la cui apertura d’ufficio tuttavia resta limitata al solo caso in cui si sia reso necessario il ricovero ospedaliero ( in ospedale militare o civile) seppur preceduto, senza soluzione di continuità da un periodo di malattia o di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Il personale affetto da Covid 19 ma non ricoverato potrà invece avvalersi dell’ordinaria procedura amministrativa di cui agli articoli 2 ( a domanda) e 3 ( d’ufficio) del DPR 461/2001. Infatti il periodo minimo di incubazione del Virus, essendo ben superiore a due giorni non consente di procedere all’apertura del modello C in assenza di ricovero.

Importante: ai fini dell’equo indennizzo si ricorda che la procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dovrà essere attivata entro e non oltre 6 mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o dalla data in cui è avvenuto il decesso, o da quella in cui si è venuti a conoscenza dell’infermità o della lesione.

In proposito la giurisprudenza ha costantemente sancito che “il termine semestrale decorre non semplicemente dal giorno in cui si è verificata l’infermità o l’interessato ne ha avuto conoscenza ma da quello in cui egli ha avuto la possibilità di ricollegare con certezza l’infermità alla prestazione di servizio “ ( tra le numerose ricordiamo Tar Campania sez. I- n° 11830/2010- Consiglio di Stato -sez. IV-n. 3511/2006).

Questi arresti giurisprudenziali del recente passato appaiono quanto mai attuali in considerazione del fatto che il rischio da contagio per Covid 19 riguarda tutta la popolazione.

Pertanto, al fine di configurarsi quale “infortunio sul lavoro” deve sussistere a monte un rischio direttamente riconducibile all’attività di servizio del dipendente.

Sotto tale profilo l’Ispettorato ha sottolineato che al fine di soddisfare la rigorosa criteriologia medico-legale imposta dalla normativa in esame, risulta necessario accertare che l’attività di servizio svolta dal dipendente sia tra quelle gravate da rischio specifico, quali operazioni di soccorso sanitario, attività ospedaliere, o quantomeno da rischio generico aggravato (servizi di ordine pubblico, tutela della pubblica incolumità o ogni altro servizio svolto in particolari situazioni ambientali).

Fonte studio legale Chessa

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